Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri
Il nuovo obbligo è stato introdotto dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 che ha modificato gli articoli 27, 90 e 157 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza - TUSL).
Le disposizioni attuative sono state definite dal D.M. 132/2024, che reca le disposizioni relative a:
• modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
• contenuti informativi della patente;
• presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
• criteri di attribuzione dei crediti;
• sospensione dell’incremento dei crediti;
• modalità di recupero dei crediti decurtati
Soggetti interessati
Il sistema di qualificazione riguarda principalmente a due categorie:
• imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili;
• lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana
Soggetti esonerati
Non sono tenuti al possesso della patente a crediti:
• le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, etc.)
Obbligo di committenti e responsabili dei lavori
Il committente o il responsabile dei lavori (non l’impresa stessa) sono obbligati alla verifica del possesso della patente.
La dichiarazione attestante la verifica della patente è ricompresa tra i documenti da inviare all’amministrazione concedente (art. 90 del Testo Unico della Sicurezza - Obblighi del committente e del responsabile dei lavori).
La mancata verifica comporta delle sanzioni amministrative
Entrata in vigore: scadenze e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo dal 1° ottobre 2024 al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva "allegato editabile" concernente il possesso dei requisiti richiesti.
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata mediante PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov. it, ed ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere solamente con l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva inviata via PEC, ma sarà necessario aver presentato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale
Requisiti per la richiesta della patente a crediti (da fare entro il 31 ottobre)
I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
• possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
• possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
I requisiti devono essere attestati tramite:
• autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del D.P.R. 445/2000 per:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
• dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 per:
- adempimento obblighi formativi;
- possesso del documento della valutazione dei rischi valido;
- designazione e responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto
Qualora la richiesta sia effettuata da soggetti delegati, gli stessi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Il portale, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione delle particolarità delle casistiche, consentirà di indicare la «non obbligatorietà» o «l’esenzione giustificata» da un determinato requisito.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente
Meccanismo di attribuzione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di base di 30 crediti, che può essere incrementato fino ad un massimo di 100 crediti.
Ogni soggetto, oltre ai crediti base, può accumulare ulteriori punti nelle seguenti categorie:
• fino a 30 crediti per la storicità dell’azienda;
• fino a 40 crediti aggiuntivi per attività, investimenti o formazione.